Il provvedimento in trenta articoli introduce rilevanti modifiche anche in materia di appalti ed edilizia.
Così, alla fine di un percorso tortuoso fatto di numerosi annunci e qualche smentita, è approdato in Gazzetta Ufficiale (la n. 92 del 18 aprile 2019) il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici“.
Si tratta dello sbandierato decreto “sblocca-cantieri” (formula che ricorda altri provvedimenti assertivamente “sbloccanti” delle epoche pregresse).
Il testo che è stato pubblicato coglie gli addetti ai lavori piuttosto di sorpresa perché, in luogo di un articolato piuttosto striminzito, come quello che era stato annunciato nei giorni scorsi, il decreto effettivo consta di ben 30 articoli, divisi in tre distinti Capi (con due allegati in coda).
Una delle novità rilevanti è la modifica apportata al Testo unico dell’edilizia, che era stata annunziata dal Presidente Santoro nel corso dell’evento organizzato dalla “Fondazione Gazzetta Amministrativa” a Roma, la settimana scorsa, relativo alla “Relazione annuale sulla P.A.”.
V’è da dire che i primi commentatori si sono mostrati scettici sull’effettiva capacità di questo complesso di norme di sbloccare concretamente le decine di grandi opere attualmente in fase di stallo; il testo del decreto, poi, parrebbe essere stato già criticato da esponenti dell’Anac, soprattutto per quanto concerne le nuove disposizioni dettate sul sub appalto.
Di seguito un sintetico commento delle norme del Decreto legge. Questa, innanzitutto, è la struttura del provvedimento che si articola, come detto, su tre distinti Capi.
Capo I – Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
- Art. 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici
- Art. 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
- Art. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
- Art. 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
- Art. 5 – Norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II – Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea
- Art. 6 – Ambito di applicazione e Commissari straordinari
- Art. 7 – Funzioni dei Commissari straordinari
- Art. 8 – Contabilità speciali
- Art. 9 – Ricostruzione privata
- Art. 10 – Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
- Art. 11 – Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
- Art. 12 – Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
- Art. 13 – Ricostruzione pubblica
- Art. 14 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
- Art. 15 – Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
- Art. 16 – Legalità e trasparenza
- Art. 17 – Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
- Art. 18 – Struttura dei Commissari straordinari
- Art. 19 – Interventi volti alla ripresa economica
- Art. 20 – Sospensione dei termini
Capo III – Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017
- Art. 21 – Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere
- Art. 22 – Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione
- Art. 23 – Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
- Art. 24 – Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo
- Art. 25 – Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali
- Art. 26 – Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi
- Art. 27 – Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
- Art. 28 – Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- Art. 29 – Norma di copertura
- Art. 30 – Entrata in vigore
Vi sono poi due allegati (il primo, relativo aiComuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018; il secondo, concernente i Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto).
Per quanto concerne gli interventi effettuati sul Codice dei contratti pubblici, le modifiche riguardano:
(a) l’appalto integrato (il divieto di cui all’art. 59, comma 1, del Codice ora non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020);
(b) gli appalti “sottosoglia” (incidendo sull’art. 36 del Codice sono previste rilevanti modifiche agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria);
(c) le attestazioni SOA (per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile diventa quello dei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione);
(d) le commissioni di gara (si prevede che in caso di indisponibilità o di scarsa disponibilità di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze);
(e) le concessioni di lavori pubblici (ora è contemplata la possibilità per chi è affidatario di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche titolari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente assuma iniziative adeguate per garantire la concorrenza);
(f) i criteri di aggiudicazione della gara di appalto (ritorna in auge il criterio del miglior prezzo e comunque nel sistema dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico);
(g) il subappalto (si prevede l’utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture ed è contestualmente soppresso l’obbligo di indicare preventivamente la terna di nominativi di sub appaltatori).
Queste, invece, in sintesi, le modifiche al Testo Unico dell’edilizia, incidendosi sugli artt. 2 bis, 65, 67 e 93 (e l’introduzione di un nuovo articolo 94 bis concernente gli interventi strutturali in zone sismiche).
Con riguardo ai limiti di densità edilizia, altezze e distanze dei fabbricati, viene introdotto l’obbligo (prima, consisteva in una mera facoltà) delle Regioni (e delle Province autonome), di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, introdotte nuove disposizioni (la più importante pare quella del nuovo comma 1 ter che disciplina gli interventi di demolizione e ricostruzione)
Con le modifiche introdotte all’art. 65 del T.U. il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, deve essere effettuato dal costruttore allo sportello unico sul quale non v’è più l’obbligo di trasmettere la documentazione relativa al competete ufficio tecnico regionale; in più, sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più necessaria la presentazione in triplice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare solo l’attestazione dell’avvenuto deposito.
Analoghe prescrizioni sono dettate per il collaudo statico (con modifiche quindi del comma 8 bis dell’art. 67 del T.U.).
Lo “sbloccacantieri” va anche a modificare i commi 3, 4 e 5 dell’art. 67, prescrivendosi ora che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della Regione e che in ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche; è previsto poi che i progetti debbono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Infine, l’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. aggiunge una nuova disposizione al T.U. (l’art. 94 bis, relativo alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).