La patente a punti nei cantieri funziona un po’ come avviene con la patente a punti per la guida delle auto; le imprese edili saranno tenute ad avere un certificato – appunto, la patente a crediti o a punti – fondamentale per lavorare. Imprese e lavoratori autonomi partiranno da un punteggio iniziale di 30 crediti, che potranno però essere decurtati in caso di violazioni o negligenze verso la salute e sicurezza dei lavoratori. Domani la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, presenterà ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali il testo del decreto attuativo una proposta per innalzare i crediti fino a 100 in caso di anzianità, numero dei dipendenti assunti, investimenti fatti sulla prevenzione, certificazioni e tecnologia usata per aumentare la sicurezza sul cantiere con l’obiettivo di firmarlo entro venerdì in modo da partire ad ottobre con le nuove norme. Potranno operare solo quelle imprese che avranno una dotazione pari o superiore a 15 crediti (quelli decurtati potranno essere reintegrati, frequentando specifici corsi di formazione sulla sicurezza). È quanto rende noto Unimpresa, che, insieme ad Assidal, in un documento comune consegnato al Ministero del Lavoro, ha ribadito l’importanza di tale misura perché sanziona e responsabilizza i datori di lavoro, laddove sia accertata una violazione, dall’altro abbiamo ribadito l’importanza di un cambiamento sociale e culturale che parta dalla scuola. Unimpresa e Assidal sostengono che la scuola, l’ambiente di vita per gli alunni e l’ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione. L’educazione scolastica è, infatti, determinante nell’impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l’interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Di fronte all’incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all’inserimento in una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società. Di pari passo deve crescere anche la consapevolezza dell’importanza di proteggersi non come un ulteriore attività durante le ore di lavoro ma come normale abitudine di vita. Non esiste la possibilità di “comperare” la prevenzione alla sicurezza, la questione va inquadrata nell’ambito in un cambio culturale. Sono disponibili delle tecniche, oramai consolidate e di provata efficacia che consentono di cambiare la cultura di una organizzazione in alcuni mesi o pochi anni a seconda delle dimensioni e che possono essere applicate nei Contratti Integrativi Aziendali.
Unimpresa e Assidal propongono al Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero delle Finanze di legiferare affinché la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro si possa premiare attraverso il Welfare Aziendale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. f-bis) e art. 100 del TUIR, rendendo interamente deducibili nella determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR la voce “attività di prevenzione alla salute e sicurezza aziendale” Questa proposta è intesa come un ulteriore sprono all’imprenditore e al lavoratore affinché insieme possano contribuire ad elevare la qualità della vita su cui ognuno di noi naturalmente aspira, ma è anche a beneficio del risparmio economico delle casse dello Stato in materia sanitaria oltre ad essere certamente un valido apporto alla sostenibilità ambientale.
SCHEDA: cosa è la patente a punti nei cantieri? Con il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, viene introdotta la patente a punti (o patente a crediti) nei cantieri. Tale misura, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024, che ha come obiettivo quello di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore Edile dove ogni anno si registrano incidenti gravi e anche mortali. Come previsto all’articolo 29, comma 19, del DL 19/2024, viene sostituito l’articolo 27 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, relativo al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Il punteggio, di conseguenza, diventa anche un indicatore dell’efficacia delle politiche di sicurezza adottate dall’azienda. Un parametro di valutazione aggiuntivo, che può essere preso in considerazione al momento di assegnare lavori, appalti o incarichi. L’obbligo di dotarsi della patente a punti riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, come stabilito all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Si tratta, in sostanza, dei lavori edili o di ingegneria civile elencati all’allegato X, ovvero: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Invece, non sono soggette all’obbligo della patente a punti nei cantieri le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Il funzionamento della patente a punti è relativamente semplice: imprese e lavoratori autonomi del settore edile partiranno da un punteggio iniziale di 30 crediti.
La patente può subire delle decurtazioni in base agli accertamenti e ai provvedimenti definitivi emanati dagli ispettorati del lavoro nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti o lavoratori autonomi, ad esempio: decurtazione di 10 crediti per violazioni quali: mancanza di formazione e addestramento, di elaborazione del DVR, del Piano di emergenza ed evacuazione, del piano operativo di sicurezza, di fornitura di DPI contro le cadute dall’alto, ecc (l’elenco completo è riportato all’Allegato 1 del DL 19/2024); decurtazione di 7 crediti per violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del Testo Unico (es. esplosione, seppellimento, sprofondamento, esposizione a sostanze chimiche o biologiche, ecc); decurtazione di 5 crediti in caso di impiego di operai senza contratto o non in regola; decurtazione di 20 crediti per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro di un infortunio che ha comportato la morte del lavoratore (oppure, decurtazione di 15 crediti nel caso di responsabilità per inabilità permanente al lavoro – assoluta o parziale; decurtazione di 10 crediti per inabilità temporanea assoluta, che porti all’astensione dal lavoro per più di 40 giorni).
Oltre a quanto appena visto, nei casi di infortuni che comportino la morte del lavoratore o un’inabilità permanente (assoluta o parziale), la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. Le imprese o i lavoratori autonomi che operano senza patente a punti, o con un punteggio inferiore a 15 crediti, rischiano una sanzione amministrativa da 6 mila a 12 mila euro. Come detto, i crediti possono essere reintegrati con la frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, di corsi di formazione sulla sicurezza (art. 37, comma 7). Ogni corso permette di riacquisire 5 crediti, fino a un massimo di 15. La patente a punti per i cantieri viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a patto che siano rispettati alcuni requisiti. In particolare, il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo richiedente devono essere in possesso di: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37; adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal decreto 19/2024; documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi possono comunque lavorare nei cantieri, a meno di diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.