La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 8,5 milioni di EUR a sostegno delle cooperative agricole particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus.

Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Le cooperative agricole sono state duramente colpite dalle misure restrittive imposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus, a causa della struttura della loro catena di approvvigionamento, che dipende fortemente dai piccoli dettaglianti locali e dai soci cooperativi. Il sostegno assumerà la forma di un regime fiscale favorevole per la rivalutazione degli attivi da parte delle cooperative agricole.

Conformemente alle norme fiscali di applicazione generale, le società italiane possono rivalutare il patrimonio aziendale come parte dei loro conti finanziari per il 2019. Tale rivalutazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 12 % sull’aumento di valore. Sulla base di tale regime, il regime approvato consente alle cooperative agricole e ai loro consorzi di compensare fino al 70 % delle perdite preesistenti per ridurre la base di calcolo dell’imposta sostitutiva. Di conseguenza, tali cooperative agricole possono beneficiare di un’esenzione parziale o totale dall’imposta sostitutiva. L’obiettivo della misura è attenuare i vincoli di liquidità delle cooperative agricole, agevolare il loro accesso ai finanziamenti e attenuare le carenze di liquidità cui sono ancora confrontate a causa dell’attuale crisi.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

  1. l’importo dell’aiuto non supererà 100 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, 120 000 EUR per impresa operante nel settore dell’acquacoltura e         800 000 EUR per impresa attiva in tutti gli altri settori;
  2. il regime è limitato nel tempo fino al 30 giugno 2021.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.58418 nel registro degli aiuti di Stato sul sito Internet della Commissione dedicato alla concorrenza.