Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l’Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate.
È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta l’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative.
Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.
I contenuti della circolare – La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione.
La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico.
Cosa succede se il contribuente non modifica i dati forniti dall’Agenzia – Il documento di prassi di oggi precisa che nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate.
Si tratta di alcuni dati fiscali – aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” – che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa.
Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”.