Dal 22 agosto sarà possibile presentare le istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, il terzo ed ultimo decreto attuativo relativo al Fondo per gli Indennizzi ai Risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, da tale data diventa infatti attivo il Portale per la presentazione delle istanze (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/).
Come inviare le domande
Sul Portale sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente. Le istanze, corredate dall’idonea documentazione, possono essere inviate entro centottanta giorni esclusivamente in via telematica utilizzando i moduli presenti sulla apposita piattaforma informatica gestita da Consap
A chi spettano gli indennizzi
Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto (secondo quanto previsto dalla legge sulle unioni civili del maggio 2016), ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.