Il bonus che consente alle imprese di fruire del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall’art. 125 del decreto legge n. 34/2020 cosiddetto “Rilancio” per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19,ammonta di fatto al 9,3854% delle spese sostenute nel 2020 e non al 60% come previsto inizialmente.
La doccia fredda è arrivata con l’esito delle domande pervenute entro il 7 settembre scorso all’Agenzia delle Entrate e con la misura effettivamente spettante ai contribuenti, decisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che di fatto riduce il credito effettivo a meno di un decimo delle spese realmente sostenute.
A questo calcolo si giunge, infatti, a seguito del provvedimento prot. n. 302831/2020,firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, lo scorso 11 settembre, con il quale è stata resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente.
La misura del credito effettivamente utilizzabile,fissato dall’Agenzia, è pari infatti al 15,6423% del credito richiesto. Il credito d’imposta fruibile, quindi, è pari al credito d’imposta richiesto,ossia il 60% delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 stabilita dal provvedimento.
Per fare un esempio: se un’azienda ha speso 10.000 euro per sanificare i locali e tutelare i propri dipendenti e ha richiesto un credito d’imposta di 6.000 euro (il 60%), avrà diritto ad un bonus di 938,54 euro (il 15,6423% del credito richiesto, ma pari al 9,3854% delle spese sostenute).
Per finanziare l’incentivo, previsto fino ad un massimo 60.000 euro per tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali, sono stati stanziati 200 milioni di euro, evidentemente insufficienti a coprire le spese che ogni potenziale destinatario ha dovuto affrontare per l’adeguamento obbligatorio a quanto previsto dai provvedimenti introdotti per il contrasto al virus.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, prima ancora che il D.L. n. 34/2020 fosse convertito in legge n.77/2020, è intervenuta col provvedimento direttoriale prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 stabilendo che l’agevolazione venisse assegnata esclusivamente a coloro che avessero presentato apposita istanza telematica entro il 7 settembre 2020 e che fosse stabilita la percentuale del credito d’imposta spettante sulla base delle domande validamente presentate.
Con il provvedimento dell’11 settembre scorso, dunque, solo chi avrà presentato domanda entro il 7 settembre 2020 avrà maturato il credito d’imposta e potrà visualizzarlo accedendo al proprio cassetto fiscale dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.