Si apre da oggi e fino al 17 febbraio la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. “Patent box”, a seguito delle novità contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019).
I contenuti di maggiore rilevanza – Disponibile da oggi online sul sito delle Entrate, , la bozza del documento di prassi che illustra i meccanismi di funzionamento delle norme che disciplinano l’opzione per l’autoliquidazione dell’agevolazione del c.d. “Patent box”, in luogo della presentazione, nei casi previsti dalla legge, del ruling obbligatorio.
In particolare, La “versione in consultazione pubblica” dello schema di Circolare ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili, introdotto con il Decreto Crescita, fornisce chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo, indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione”, oltre che soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi pregressi.
La platea degli interessati – In primo luogo, la platea di coloro che possono accedere al nuovo regime di calcolo “fai da te” e fruire quindi della modalità di autoliquidazione include sia i contribuenti potenzialmente beneficiari del regime opzionale del Patent box sia coloro che abbiano già attivato la procedura.
In quest’ultimo caso, la sussistenza di una valida opzione già formalizzata costituisce un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile. Inoltre, tra i destinatari del nuovo regime sono da includere anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box ma non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza.
In tali ipotesi il Contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, procedere in autoliquidazione. E comunque, la “versione in consultazione pubblica” della Circolare chiarisce in modo esplicito l’efficacia e la rilevanza della documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo).
Occhio alla documentazione – In particolare, qualora si riscontrasse la “totale assenza di documentazione”, ovvero, dei documenti contabili ed extracontabili necessari per la determinazione del beneficio, una tale evenienza comporterebbe il recupero integrale dell’agevolazione, oltre che l’irrogazione di sanzioni e interessi. La medesima conseguenza si verifica allorché i documenti giustificativi di cui sopra risultino totalmente non rispondenti al vero.
In caso di rinuncia – Il Contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale l’istanza è in corso di lavorazione, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.
Una settimana per raccogliere gli input degli operatori – Soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 17 febbraio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo , esprimendo eventualmente il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente.