L‘UE dà una seconda opportunità agli imprenditori onesti che falliscono e semplifica per le imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie l’accesso a quadri di ristrutturazione preventiva in una fase precoce, così da evitare l’insolvenza.
Oggi il Consiglio ha adottato formalmente la direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. Questa decisione segna la fine della procedura legislativa.
L’obiettivo generale della direttiva è ridurre gli ostacoli più rilevanti al libero flusso di capitali derivanti dalle differenze tra i quadri degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza, nonché migliorare la cultura del salvataggio in tutta l’UE sulla base del principio della seconda opportunità. Le nuove norme puntano anche a ridurre la quantità di crediti deteriorati nei bilanci delle banche e a evitarne l’accumulo in futuro. Così facendo, la proposta mira a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di debitori e creditori.
Altri elementi distintivi delle nuove norme comprendono:
- allerta precoce e accesso alle informazioni – un sistema che permette al debitore di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e che segnala la necessità di agire rapidamente
- quadri di ristrutturazione preventiva – il debitore avrà accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consente la ristrutturazione, al fine di impedire l’insolvenza e di assicurare la sostenibilità economica così da tutelare i posti di lavoro e l’attività imprenditoriale. Questi quadri sono disponibili anche su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori
- facilitazione delle trattative sui piani di ristrutturazione preventiva – in alcuni casi è prevista la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione che assista nella redazione del piano
- piani di ristrutturazione – le nuove norme prevedono una serie di elementi obbligatori del piano, tra cui la descrizione della situazione economica del debitore, le parti interessate e le rispettive classi, i termini del piano, ecc.
- sospensione delle azioni esecutive individuali – il debitore può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali per agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva. La durata iniziale della sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi
- esdebitazione – gli imprenditori sovraindebitati potranno accedere almeno a una procedura che comporti l’esdebitazione integrale dopo un periodo massimo di 3 anni
Prossime tappe
Il voto formale segna la fine del processo legislativo. La direttiva sarà ora ufficialmente firmata e poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri dispongono di due anni (dalla pubblicazione nella GU) per recepire le nuove disposizioni anche se, in casi debitamente giustificati, possono chiedere alla Commissione una proroga di un anno.
Contesto
La proposta è stata presentata dalla Commissione il 22 novembre 2016. Le nuove norme integrano il regolamento sull’insolvenza del 2015, che si concentra sulla risoluzione dei conflitti di giurisdizione e sulla legislazione in materia di procedure d’insolvenza transfrontaliere e garantisce il riconoscimento delle sentenze in materia d’insolvenza in tutta l’UE.